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Sez. L - , Sentenza n. 10428 del 27/04/2017 (Rv. 644038 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art 8 della l. n. 223 del 1991 - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Contenuto - Cessione di beni nell'ambito di una procedura fallimentare - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644038-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 8 della l. n. 223 del 1991, nell'ipotesi di cessione d'azienda, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura societaria e delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire a quello ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva; né rileva che la cessione sia avvenuta nell'ambito di una procedura fallimentare, in quanto il fallimento della società non determina, di per sé, il venir meno del bene giuridico "azienda" inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)