diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8800 del 27/06/2001 (Rv. 547786 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi ex art. 8 legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Accertamento dei comportamenti datoriali - Necessità - Fittizia interruzione del rapporto lavorativo intesa all'ottenimento dei benefici contributivi - Spettanza di questi ultimi - Esclusione - Art. 47, comma quinto, legge n. 428 del 1990 - Portata - Rilevanza in materia di benefici contributivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547786-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma secondo e quarto, della legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità "ex" artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda - come si desume anche dalla "ratio" del comma quarto - bis del citato art. 8 - a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive va escluso ove si accerti che fra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi. Nè rileva in senso contrario l'art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990, il quale - nel disciplinare, con l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa in caso di trasferimento di aziende in crisi - ha riguardo ad un aspetto diverso da quello dei benefici contributivi.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)