Sez. L, Sentenza n. 2466 del 04/03/2000 (Rv. 534589 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Legge n. 1204 del 1971 - Astensione obbligatoria dal lavoro e anticipazione del periodo di interdizione dal lavoro - Differenze - Concreto stato di salute della lavoratrice e suo comportamento durante il periodo di mancata prestazione dell'attività lavorativa esclusivamente per l'interdizione anticipata dal lavoro - Rilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
In materia di tutela delle lavoratrici madri mentre l'istituto dell'astensione obbligatoria, di cui all'art. 4 della legge n. 1204 del 1971, è collegato alla normale evoluzione della gestazione e alla necessità di tutela della donna nelle fasi della maternità che precedono e immediatamente seguono il momento del parto (per cui, sotto tale profilo, lo stato di salute e il comportamento della lavoratrice in tale periodo possono risultare indifferenti al datore di lavoro, considerata l'obbligatorietà, in ogni caso, dell'astensione dal lavoro e le ragioni che la giustificano); invece, l'istituto dell'anticipazione del periodo di interdizione dal lavoro, di cui all'art. 5, lett. a), della legge n. 1204 del 1971 cit., trova la sua giustificazione in una situazione patologica di accertata insorgenza di complicanze della gestazione nel periodo che precede quello dell'astensione obbligatoria, sicché per esso assumono rilievo non soltanto il concreto stato di salute della lavoratrice (la cui considerazione costituisce il presupposto per l'applicazione dell'istituto e per la determinazione della sua durata) ma anche il comportamento tenuto dalla lavoratrice stessa durante il periodo o i periodi di interdizione anticipata dal lavoro in quanto, ove esso sia idoneo ad aggravare le complicanze della gestazione o a ritardarne il superamento, può determinare l'esigenza di rinnovare o prorogare i periodi di interdizione anticipata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice la quale, durante un periodo di interdizione anticipata dal lavoro concessole per un accertato stato di pericolo di aborto, aveva prestato la propria attività lavorativa al di fuori del rapporto di lavoro in un negozio di cui era titolare e che veniva normalmente gestito dalla madre, esponendosi al rischio di compromettere o ritardare il superamento della riscontrata complicanza della gestazione).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)