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Sez. L, Sentenza n. 8971 del 24/08/1995 (Rv. 493714 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Assunzione a termine di una lavoratrice in periodo di astensione obbligatoria - Liceità - Costituzione formale del rapporto di lavoro in coincidenza con l'inizio del periodo di astensione anticipata autorizzato dall'Ispettorato - Diritto all'indennità di maternità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493714-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - interpretato non soltanto in base al testo letterale della norma, ma anche tenendo conto della "ratio legis", da individuarsi nella volontà di evitare che la lavoratrice debba subire un qualsiasi svantaggio a causa del suo stato di gestante, partoriente o puerpera - lo stato di gravidanza non osta all'assunzione con contratto a termine di una lavoratrice che si trovi in periodo di astensione obbligatoria (per la ricorrenza di una delle ipotesi previste dagli artt. 4 e 5 della legge stessa); ne consegue che questa ha diritto alla corresponsione dell'indennità economica di maternità anche nel caso in cui, di fatto, pur nella sussistenza di un rapporto di lavoro formalmente costituito, non vi sia stata prestazione lavorativa per effetto della coincidenza dell'inizio del rapporto con l'astensione anticipata autorizzata dall'Ispettorato del lavoro, attesa la mancanza, nel testo della norma, di qualsiasi elemento dal quale possa desumersi la necessità di una prestazione lavorativa già iniziata, e considerato che la norma stessa stabilisce espressamente che l'erogazione di tale indennità non è subordinata all'esistenza di particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)