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Sez. L, Sentenza n. 12648 del 17/12/1998 (Rv. 521741 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - AVVIAMENTO AL LAVORO E COLLOCAMENTO | Disciplina dettata dalla legge reg. Sicilia 7 maggio 1976, n. 60 in materia di collocamento obbligatorio - Ritardo di un ente pubblico nell'assumere un centralinista telefonico cieco - Obbligo di risarcimento del danno - Presupposti.
Stato
decisa il 1998-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521741-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - AVVIAMENTO AL LAVORO E COLLOCAMENTO

Con riferimento alla disciplina dettata dalla legge reg. Sicilia 7 maggio 1976, n. 60 in materia di collocamento obbligatorio il ritardo di un ente pubblico nell'assumere un centralinista telefonico cieco - che è titolare non di un semplice interesse legittimo, bensì di un diritto soggettivo all'assunzione, non diversamente che nel regime previsto dalla normativa nazionale (artt. 1, comma quinto, legge 28 luglio 1960, n. 778, e 6 legge 29 marzo 1985 n. 113) - comporta l'obbligo di risarcimento del danno, non escluso dal dovere dell'amministrazione di osservare procedimenti interni prima della conclusione del contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1960 num. 778 art. 1, Legge 29/03/1985 num. 113 art. 6, Legge Reg. Sicilia 07/05/1976 num. 60 art. 1, Legge Reg. Sicilia 07/05/1976 num. 60 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)