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Sez. 1, Sentenza n. 623 del 05/03/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168486 - 01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - IN GENERE - OBBLIGO DEL SIMULTANEUS PROCESSUS - CONDIZIONE NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1985-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168486-01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - IN GENERE - OBBLIGO DEL SIMULTANEUS PROCESSUS - CONDIZIONE NECESSARIA.*

In virtù dei contenuti innovati ivi portati dalla legge 8 agosto 1977, n. 534, sulle modificazioni al codice di procedura penale, il cui art. 2 ha introdotto nel sistema processuale penale l'art. 48 bis (Rilevanza della connessione), l'Obbligo del simultaneus processus opera soltanto in presenza di una connessione cosiddetta "indispensabile"; nel caso in cui, cioè, l'accertamento di un reato sia indispensabile per l'accertamento di un altro reato. Pertanto, la vis attractiva fissata dall'art. 46, primo comma, in relazione all'ipotesi di connessione probatoria di cui al n. 4 dell'art. 45 cod. proc. pen., può operare solo se l'influenza della prova di un reato, o di una circostanza di esso, sulla prova del reato connesso, o di una sua circostanza, è posta in termini di assolutezza e di essenzialità, quale conditio sine qua non per la sussistenza del reato o di una sua circostanza. (Conf mass n 155844; (Conf mass n 146452).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 46 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 48 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)