Sez. 3, Sentenza n. 11300 del 23/05/2011 (Rv. 618156 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza del tribunale in grado d'appello - Pronuncia sulla competenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Regolamento di competenza - Necessità - Fondamento - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza del Tribunale che decida, in sede d'appello, in ordine alla competenza del giudice di pace deve essere impugnata esclusivamente mediante regolamento di competenza, essendo irrilevante che avverso le decisioni del giudice di pace, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. civ., non sia proponibile tale mezzo d'impugnazione; ne consegue che il ricorso per cassazione eventualmente proposto è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)