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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 346 del 13/01/2020 (Rv. 656552 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione del giudice di pace sulla competenza - Riforma in appello - Riassunzione davanti al giudice di pace dichiarato competente - Art. 45 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656552-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)