Sez. 5, Sentenza n. 27438 del 19/11/2008 (Rv. 605437 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Istanza di rimborso - Mancata restituzione della somma richiesta - Rifiuto - Configurabilità - Conseguenze - Impugnabilità - Fattispecie in tema di impugnabilità di un provvedimento di sospensione di un rimborso.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso delle imposte, poiché l'istanza del contribuente è volta ad ottenere la materiale restituzione della somma che asserisce di aver indebitamente versato, il mancato pagamento di tale somma da parte dell'Amministrazione integra comunque un sostanziale rigetto dell'istanza, ed è pertanto impugnabile indipendentemente dalla legittimità del rifiuto, ed in particolare dall'inesigibilità del credito, la quale attiene non già alla natura dell'atto, ma al merito della pretesa, con la conseguenza che il contribuente è legittimato a sottoporre al giudice tributario le ragioni del suo disaccordo sulla risposta ricevuta, ogni qualvolta la sua richiesta di rimborso non abbia ottenuto concreta ed effettiva soddisfazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto impugnabile, pur non essendo esplicitamente ricompreso nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, un provvedimento di sospensione di un rimborso emesso con la motivazione che i carichi pendenti del contribuente verso l'amministrazione eccedevano il rimborso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)