Sez. 3, Sentenza n. 7614 del 17/04/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165779 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - VOLUME DI LIMITATA ENTITÀ - TUTELA PAESAGGISTICA - VIOLAZIONE - INAPPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - VOLUME DI LIMITATA ENTITÀ - TUTELA PAESAGGISTICA - VIOLAZIONE - INAPPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA.*
L'amnistia prevista dal d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 non è applicabile ai reati urbanistici, pur in presenza di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi illecitamente realizzati, quando sussiste lesione di interesse pubblico tutelato da vincolo di carattere paesaggistico. A tal fine è irrilevante che la contravvenzione prevista dall'art. 734 cod. pen. sia stata dichiarata estinta per amnistia poiché siffatta pronuncia non comporta la esclusione della violazione dell'interesse pubblico che, ove ritenuta sussistente, avrebbe avuto quale conseguenza il proscioglimento nel merito in applicazione del capoverso dell'art. 152 cod. proc. pen. (V mass n 163695; (V mass n 163505 nel senso che la costruzione eseguita in zona soggetta a vincolo non comporta necessariamente lesione dello interesse tutelato). (V mass n 161256; (V mass n 161074 con contrasto ivi segnalato, secondo cui qualsiasi costruzione in zona soggetta a vincolo comporta l'esclusione della amnistia.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)