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Sez. 1, Sentenza n. 2620 del 24/04/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204902 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Di tipo mafioso - Concorso con il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204902-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

È possibile il concorso fra i reati associativi di cui agli artt. 416 - bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso) a carattere federalistico e verticistico, raggruppante l'intera massa degli associati, dall'altro di organismi che, operando nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza e con il contributo logistico dell'organizzazione di stampo mafioso, di una certa libertà operativa e siano (eventualmente) differenziati soggettivamente dallo schema strutturale di detta ultima organizzazione. Ne consegue che proprio per la pur limitata autonomia dell'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e la possibile, almeno parziale, differenza nella componente soggettiva, l'affiliazione all'organizzazione mafiosa non è da sola sufficiente a dimostrare la partecipazione all'altra, per la cui sussistenza occorre verificare se il soggetto risulti inserito e partecipe della particolare, autonoma finalità dell'illecita circolazione dello stupefacente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)