Sez. 2, Sentenza n. 10469 del 22/03/1996 Ud. (dep. 06/12/1996) Rv. 206493 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti - Unica organizzazione - Concorso di reati - Partecipazione degli associati solo all'una o all'altra delle attività criminose - Possibilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Le figure criminose di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) concorrono materialmente anche quando sono riconducibili ad un'unica organizzazione criminosa; tuttavia le singole condotte partecipative costituiscono due aspetti diversi della realtà fenomenica, sicché il singolo soggetto ben può far parte del sodalizio mafioso ma restare escluso dall'attività criminosa nel campo degli stupefacenti, ovvero occuparsi di tale settore ma restare al di fuori non solo degli altri campi di azione del "clan", ma dallo stesso metodo mafioso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)