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Sez. L, Sentenza n. 12308 del 18/09/2000 (Rv. 540226 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento - Valutazione riservata al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540226-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e relativo licenziamento per giusta causa è riservato al giudice di merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento in tronco di una assistente di volo dell'Alitalia intimato a causa del ritrovamento nella sua borsa personale, al termine di un volo, di due bottigliette di whisky asseritamente di proprietà della società datrice di lavoro, osservando che il suddetto ritrovamento non consentiva di ritenere che le bottigliette fossero state sottratte al patrimonio aziendale - bar di bordo - potendo trovare altra giustificazione ugualmente plausibile, come, ad esempio, la legittima consegna alla lavoratrice nella sua qualità di passeggera in voli effettuati all'estero).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 640 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)