Sez. L, Sentenza n. 437 del 19/01/1998 (Rv. 511718 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento - Accertamento di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a molestie sessuali da parte di "quadro" addetto ai rapporti con il personale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e relativo licenziamento per giusta causa è riservato al giudice di merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto obiettivamente e soggettivamente grave, tale da fa venire meno il rapporto fiduciario e da costituire giusta causa di licenziamento, il comportamento del dipendente, con la qualifica di quadro e funzioni di gestione del personale delle società mandatarie - e come tale in sostanza diretto superiore di tale personale -, il quale in occasione di una trasferta presso una di tali società aveva tentato di allacciare una relazione con una dipendente con modalità grossolane e moleste).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 15/07/1966 num. 640 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)