Sez. 3, Sentenza n. 38609 del 18/04/2019 Cc. (dep. 18/09/2019) Rv. 276786 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Colloqui del difensore con il detenuto nella casa circondariale - Richiesta del difensore di avvalersi del proprio computer - Ammissibilità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di colloqui del difensore con il proprio assistito detenuto in stato di custodia cautelare, né l'art. 104 cod. proc. pen., né l'ordinamento penitenziario vieta che avvengano con l'ausilio di strumenti informatici; tuttavia, per contemperare le esigenze della sicurezza con quelle del diritto di difesa, è necessario che il difensore illustri adeguatamente le ragioni che rendano indispensabile l'ausilio della suddetta strumentazione per l'esercizio delle prerogative difensive. (In motivazione, la Corte ha rilevato che il difensore non aveva, nella richiesta di autorizzazione all'uso di detta strumentazione poi rigettata dal giudice delle indagini preliminari, specificato le ragioni per le quali non era stato possibile stampare gli atti processuali necessari durante il colloquio, né i motivi che precludevano di inoltrare richiesta di utilizzare uno dei computer in dotazione all'amministrazione penitenziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 com. 2 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)