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Sez. 2, Sentenza n. 44902 del 30/09/2014 Cc. (dep. 28/10/2014) Rv. 260875 - 01

DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Divieto di colloquio con il difensore - Illegittimità - Nullità a regime intermedio - Sanabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260875-01

DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE

L'interdizione dei colloqui della persona sottoposta a custodia cautelare con il difensore, illegittimamente disposta dal pubblico ministero, determina una violazione del diritto all'assistenza e, quindi, una nullità a regime intermedio suscettibile di estendersi agli atti successivi che ne dipendono e, in particolare, all'interrogatorio di garanzia, a norma dell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen., qualora non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)