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Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 29/07/1963 (Rv. 263244 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - ESTINZIONE - CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE - NECESSITA - FALLIMENTO - DECORRENZA DEL TERMINE ANNUALE.*
Stato
decisa il 1963-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263244-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - ESTINZIONE - CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE - NECESSITA - FALLIMENTO - DECORRENZA DEL TERMINE ANNUALE.*

Una societa, sia di capitali che di persone, non puo ritenersi estinta sino a quando non sia intervenuta l'effettiva chiusura della liquidazione, la quale presuppone l'Estinzione di tutte le passivita sociali, giacche non e ammessa ripartizione di beni (art 2280 cod civ) e, comunque, dell'attivo (art 2282) sino a che non siano pagati i crediti della societa. Pertanto, sino a quando non sia intervenuta l'anzidetta effettiva chiusura della liquidazione, e sempre possibile la dichiarazione di fallimento della societa e non ha inizio il termine di un anno di cui all'art 10 della legge sulla disciplina del fallimento. Tale principio non soffre eccezione nell'ipotesi di trasformazione della impresa sociale in individuale per il recesso di uno dei soci.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2280, Cod. Civ. art. 2282, Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2275, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2272

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)