Sez. 1, Sentenza n. 18964 del 08/08/2013 (Rv. 627399 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Scioglimento - Estinzione della società e del rapporto sociale dei singoli soci - Esclusione - Conseguenze - Fallibilità - Termine annuale per la dichiarazione di fallimento della società e dei soci in estensione - Decorrenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ
Lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l'estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex art. 10 legge fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2312
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)