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Sez. 2, Sentenza n. 363 del 17/01/1994 (Rv. 485004 - 01)

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Disciplina ex art. 18 della legge n. 230 del 1950 - Portata - Promessa di vendita - Inclusione - Successivo riscatto anticipato del fondo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485004-01

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione

La norma del terzo comma dell'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230, nel disporre che fino al pagamento integrale del prezzo qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del terreno assegnato è nullo di pieno diritto, si riferisce anche alla promessa di vendita che, pur non avendo efficacia reale, rientra tra gli atti di disposizione tra vivi, in senso ampio, alla stregua della compravendita con effetti obbligatori, sempre che abbia comportato il contestuale trasferimento al terzo del possesso del fondo. Tale nullità, essendo assoluta, non può essere sanata dal successivo riscatto anticipato del fondo, che può fungere solo da presupposto per l'applicazione, agli atti compiuti dopo il riscatto, del regime previsto dalla legge 27 maggio 1967 n. 379 che, introducendo, nel concorso di determinati requisiti, il riscatto anticipato (rispetto al trentennio) delle annualità previste nell'atto di assegnazione, in precedenza vietato dall'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230, senza affatto abolire il vincolo di inalienabilità dei fondi assegnati dagli enti di sviluppo, previsto dal terzo comma del citato art. 18 della legge n. 230, ha semplicemente assoggettato i fondi per i quali sia stato esercitato il riscatto ad una diversa disciplina, consentendo la alienazione dei fondi medesimi solo nei casi indicati e prevedendo l'annullabilità, da chiunque rilevabile od opponibile, dell'atto non consentito o non autorizzato.

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)