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Sez. 2, Sentenza n. 8905 del 09/09/1998 (Rv. 518702 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Terreni riscattati anticipatamente - Alienazione in violazione degli artt. 4 e 8 legge 379/1967 - Conseguenze - Annullabilità - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Tutela inadeguata dell' interesse pubblico - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518702-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

La vendita di un fondo assegnato da enti di sviluppo fondiario - e anticipatamente riscattato, ai sensi dell' art. 1 legge 29 maggio 1967 n. 379 - in violazione dei limiti e delle condizioni disposti dagli articoli 4 e 8 della stessa legge, non è nulla, bensì annullabile, ai sensi dell' art. 6 della medesima, mentre la tutela dell' interesse pubblico ad evitare speculazioni, è adeguatamente salvaguardata dall' assolutezza di tale azione, pur se è prescrittibile in cinque anni, decorrenti dalla conclusione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1442, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 8, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)