diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5262 del 07/05/1993 (Rv. 482251 - 01)

Beni - Pertinenze - Costituzione del vincolo - In genere | Vincolo pertinenziale - Sussistenza - Condizioni - Immobile adibito a servizio di altri immobili già edificati o da edificarsi, appartenenti a proprietari diversi - Vincolo pertinenziale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482251-01

Beni - Pertinenze - Costituzione del vincolo - In genere

Perché il vincolo pertinenziale, tra due beni autonomi e distinti, siano essi mobili o immobili, possa costituirsi e il relativo regime - che postula l'esclusività della funzione accessoria - possa funzionare, è necessario che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità anche della cosa accessoria e che la destinazione pertinenziale, specie quando essa derivi da un atto non negoziale, sia attuale ed effettiva e non meramente potenziale, dovendo risultare da un comportamento oggettivamente valutabile. Pertanto, non ricorre un vincolo pertinenziale, ma semmai un rapporto di comproprietà o di servitù, nell'ipotesi di un immobile contemporaneamente adibito a servizio di diversi altri immobili, appartenenti a proprietari diversi, né tale vincolo sussiste quando il collegamento funzionale sia previsto solo in prospettiva futura, come in un progetto finalizzato all'edificazione con riguardo ad immobili poi venuti ad esistenza in capo a diversi proprietari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)