Sez. 2, Sentenza n. 3574 del 12/04/1999 (Rv. 525229 - 01)
BENI - PERTINENZE - REGIME - IN GENERE | TRASFERIMENTO A TERZI DEL BENE PRINCIPALE -.Estensione alla cosa accessoria - Presupposti - Limiti.
BENI - PERTINENZE - REGIME - IN GENERE
Costituitosi un rapporto pertinenziale tra beni a seguito della destinazione operata dal proprietario della cosa principale che ha la piena disponibilità anche della cosa accessoria (nella specie una veranda a servizio di un appartamento realizzata su area condominiale dall'originario proprietario costruttore dell'intero edificio), gli atti di disposizione aventi ad oggetto la cosa principale si estendono a quella accessoria, salvo che intervenga un atto del proprietario di cessazione della destinazione e cioè o l'esplicita esclusione della pertinenza in un atto avente ad oggetto la cosa principale o il compimento di un atto avente ad oggetto la sola pertinenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 817
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)