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Sez. 2, Sentenza n. 3574 del 12/04/1999 (Rv. 525229 - 01)

BENI - PERTINENZE - REGIME - IN GENERE | TRASFERIMENTO A TERZI DEL BENE PRINCIPALE -.Estensione alla cosa accessoria - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 1999-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525229-01

BENI - PERTINENZE - REGIME - IN GENERE

Costituitosi un rapporto pertinenziale tra beni a seguito della destinazione operata dal proprietario della cosa principale che ha la piena disponibilità anche della cosa accessoria (nella specie una veranda a servizio di un appartamento realizzata su area condominiale dall'originario proprietario costruttore dell'intero edificio), gli atti di disposizione aventi ad oggetto la cosa principale si estendono a quella accessoria, salvo che intervenga un atto del proprietario di cessazione della destinazione e cioè o l'esplicita esclusione della pertinenza in un atto avente ad oggetto la cosa principale o il compimento di un atto avente ad oggetto la sola pertinenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)