Sez. 1, Sentenza n. 11159 del 10/06/1982 Ud. (dep. 23/11/1982) Rv. 156304 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI.*
Le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte nel nostro ordinamento principalmente allo scopo di fornire al giudice il mezzo di rendere meno gravose le pene stabilite dal codice penale, che furono ritenute troppo rigorose: esse, pertanto, possono concedersi o negarsi con riferimento o alla sola gravità del fatto costituente reato o alla sola personalità del colpevole, qualora l'una o l'altra siano ritenute prevalenti sulle altre circostanze che sarebbero rispettivamente favorevoli o contrarie al colpevole. (V mass n 150536; (V mass n 149779; (V mass n 149369; (V mass n 149454, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 14/09/1944 num. 288 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)