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Sez. 5, Sentenza n. 6973 del 11/05/1981 Ud. (dep. 15/07/1981) Rv. 149779 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE O DINIEGO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149779-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE O DINIEGO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA.*

Poiché l'art. 62 bis cod. pen. non precisa le condizioni che rendono legittima la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, deve ritenersi che anche una sola circostanza che attiene alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse. Ben può quindi il diniego fondarsi sui soli precedenti penali perché in tal modo si esprime pur sempre, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell'imputato, che non viene ritenuto meritevole di indulgenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)