Sez. 2, Sentenza n. 2196 del 30/05/1975 (Rv. 375978 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE.*
L'attore in rivendicazione deve provare il dominio sulla cosa rivendicata per acquisto a titolo originario, ovvero per acquisto a titolo derivativo (inter vivos o mortis causa) da chi abbia acquistato in via originaria, risalendo attraverso i vari danti causa; il rigore di tale Onere puo trovare temperamento solo allorche il convenuto riconosca l'appartenenza del bene controverso ad un comune autore, nel qual caso e sufficiente al rivendicante di dimostrare che la proprieta e a lui passata a seguito di uno o piu trasferimenti dall'indicato autore. (V 2751/73, mass n 366280; 2508/73, mass n 365949).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)