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Sez. 2, Sentenza n. 2196 del 30/05/1975 (Rv. 375978 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE.*
Stato
decisa il 1975-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375978-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE.*

L'attore in rivendicazione deve provare il dominio sulla cosa rivendicata per acquisto a titolo originario, ovvero per acquisto a titolo derivativo (inter vivos o mortis causa) da chi abbia acquistato in via originaria, risalendo attraverso i vari danti causa; il rigore di tale Onere puo trovare temperamento solo allorche il convenuto riconosca l'appartenenza del bene controverso ad un comune autore, nel qual caso e sufficiente al rivendicante di dimostrare che la proprieta e a lui passata a seguito di uno o piu trasferimenti dall'indicato autore. (V 2751/73, mass n 366280; 2508/73, mass n 365949).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)