Sez. L, Sentenza n. 3767 del 26/07/1978 (Rv. 393296 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ENPALS - PROVA DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZA - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS PER LE COSIDDETTE GESTIONI MINORI - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ENPALS - PROVA DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZA - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS PER LE COSIDDETTE GESTIONI MINORI - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Il fatto che un imprenditore abbia versato, in favore di alcuni lavoratori, i contributi ENPALS per l'Assicurazione invalidita, vecchiaia e superstiti, non e sufficiente a provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ed il conseguente Obbligo dello stesso imprenditore di versare i contributi INPS per le cosiddette gestioni minori (tubercolosi, disoccupazione, ENAOLI, ecc), poiche il pagamento dei contributi ENPALS ben puo essere stato effettuato per errore. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito, con cui era stato qualificato come contratto d'opera, con la conseguente insussistenza dell'Obbligo di versamento dei contributi INPS, quello intercorso tra il gestore di un locale notturno ed alcuni suonatori d'orchestra, ingaggiati di volta in volta ed esibitisi per brevi periodi di tempo, tenuti ad un'obbligazione di risultato e retribuiti mediante corresponsione di una somma all'intero complesso).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST., Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)