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Sez. L, Sentenza n. 4208 del 17/07/1979 (Rv. 400724 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400724-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI.*

La distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato si pone essenzialmente nella presenza, o nella prevalenza, in un determinato rapporto, degli elementi della subordinazione, del rischio a carico dell'una o dell'altra parte e della corrispondente Determinazione dell'oggetto come Opus o come operae e, in relazione a tale criterio fondamentale, possono non essere di ostacolo alla configurazione di un rapporto di lavoro subordinato l'apporto da parte del lavoratore di una minima organizzazione di mezzi, la disponibilita da parte sua di una certa autonomia, l'utilizzazione della collaborazione di terzi, specie se familiari, e lo svolgimento di attivita imprenditoriali in rapporti con terzi, mentre possono fornire utili indicazioni i modi di retribuzione e l'assoggettamento alle assicurazioni obbligatorie. (V 464/79, mass n 396583; (V 3787/78, mass n 393325; (V 3767/78, mass n 393296; (V 3307/78, mass n 392735; (V 3222/78, mass n 392670; (V 2556/77, mass n 386267).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)