Sez. 2, Sentenza n. 13193 del 16/06/1980 Ud. (dep. 11/12/1980) Rv. 147041 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - POSSIBILITA PER IL GIUDICE DI DARE AL FATTO UNA DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - POSSIBILITA PER IL GIUDICE DI DARE AL FATTO UNA DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA.*
A norma della prima parte dell'art 477 cod proc pen il giudice puo dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio o nel decreto di citazione ed infliggere le pene, corrispondenti quantunque piu gravi, essendo lo imputato chiamato a rispondere di un'Azione positiva o negativa ritenuta puramente perseguibile, e non gia dell'astratta violazione di una norma, (il divieto d'immutazione dell'accusa non riguarda il precetto applicabile, ma il fatto addebitato). Pertanto ai fini della ritualita della contestazione della accusa, anche per quanto attiene ad eventuali circostanze aggravanti, e sufficiente che nel capo d'imputazione siano stati specificati gli elementi di fatto che le integrano, restando devoluto al giudice, (senza che occorra un'apposita contestazione al riguardo), la qualificazione giuridica nascente dalle circostanze del fatto, ritualmente portate a conoscenza dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)