Sez. 3, Sentenza n. 10841 del 16/05/2014 (Rv. 631033 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Debitore esecutato mediante pignoramento presso terzi - Possibilità del debitore esecutato di intimare precetto e procedere ad esecuzione nei confronti del suo debitore - Condizioni - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata, il debitore, contro cui è promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può, quando il credito che vanta verso il terzo è di molto superiore al debito per cui è sottoposto ad esecuzione nelle forme previste dall'art. 543 cod. proc. civ., a propria volta intimare precetto e procedere al pignoramento nei confronti del rispettivo debitore, atteso che, diversamente, l'avvio di una procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi determinerebbe l'impossibilità per il suddetto debitore-creditore di soddisfare esecutivamente il proprio credito nei confronti del suo debitore principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)