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Sez. 3, Sentenza n. 20634 del 22/09/2006 (Rv. 593366 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Possibilità per il debitore esecutato di intimare precetto ed iniziare l'esecuzione nei confronti del suo debitore - Esclusione - Opposizione di questo debitore - Sopravvenienza della cessazione della procedura esecutiva per espropriazione presso terzi - Irrilevanza - Anche nel caso di estinzione.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593366-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Il creditore munito di titolo esecutivo riguardo ad una sua pretesa creditoria, qualora il credito oggetto di questa pretesa sia stato assoggettato a pignoramento da un soggetto che a sua volta vanti un credito nei suoi confronti, mediante procedura di espropriazione presso terzi, con conseguente insorgenza a carico del suo debitore del vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento, non può minacciare con il precetto, a detto debitore, l'esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo e, qualora lo abbia fatto e il precetto sia stato opposto dal debitore, adducendosi il vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento presso terzi da lui subito come "debitor debitoris", non può avere rilievo in tale giudizio (ai fini del riconoscimento del diritto di procedere esecutivamente fin dall'intimazione del precetto opposto e, quindi, dell'infondatezza dell'opposizione), la circostanza che la procedura esecutiva presso terzi sia, successivamente al precetto e nel corso dell'opposizione, venuta meno, con cessazione del vincolo di indisponibilità, anche se ciò sia dipeso da estinzione della procedura, a nulla rilevando in contrario il principio dell'inefficacia degli atti esecutivi compiuti, di cui al secondo comma dell'art. 632 cod. proc. civ.. (Sulla base questi principi, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rigettato l'opposizione al precetto in ragione della sopravvenienza, nel corso del giudizio, dell'estinzione della procedura di espropriazione presso terzi in danno del creditore opposto, e ha deciso nel merito rigettando l'opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)