Sez. 3, Sentenza n. 3271 del 16/11/1971 (Rv. 354734 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SOMMA INDICATA DALL'ATTORE - ECCEZIONE DEL CONTENUTO IN ORDINE ALL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SOMMA INDICATA DALL'ATTORE - ECCEZIONE DEL CONTENUTO IN ORDINE ALL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
Il valore della causa, avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro, si determina, ai fini della Competenza, a norma dell'art 14, primo comma, cod proc civ in base alla somma indicata dall'attore, e nessun effetto possono esplicare sulla Competenza le eccezioni relative all'esistenza ed all'entita dell'obbligazione dedotta in giudizio. (V 2968'69, mass n 342849).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)