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Sez. 3, Sentenza n. 3271 del 16/11/1971 (Rv. 354734 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SOMMA INDICATA DALL'ATTORE - ECCEZIONE DEL CONTENUTO IN ORDINE ALL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354734-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SOMMA INDICATA DALL'ATTORE - ECCEZIONE DEL CONTENUTO IN ORDINE ALL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*

Il valore della causa, avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro, si determina, ai fini della Competenza, a norma dell'art 14, primo comma, cod proc civ in base alla somma indicata dall'attore, e nessun effetto possono esplicare sulla Competenza le eccezioni relative all'esistenza ed all'entita dell'obbligazione dedotta in giudizio. (V 2968'69, mass n 342849).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)