Sez. 3, Sentenza n. 2968 del 09/08/1969 (Rv. 342849 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO AL PETITUM - NECESSITA - OGGETTO DELL'INDAGINE - IRRILEVANZA - EFFETTI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO IN ORDINE AL RAPPORTO CONTRATTUALE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO AL PETITUM - NECESSITA - OGGETTO DELL'INDAGINE - IRRILEVANZA - EFFETTI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO IN ORDINE AL RAPPORTO CONTRATTUALE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della Competenza per valore, nelle cause aventi per oggetto il pagamento di una somma di danaro, occorre aver riguardo a quanto in concreto e richiesto nella domanda, e non all'oggetto dello accertamento che il giudice deve compiere, quale antecedente logico, per decidere del fondamento della pretesa. Pertanto l'eccezione del convenuto in ordine al rapporto contrattuale, sul quale e basato l'atto introduttivo, non comporta lo spostamento della Competenza in dipendenza del maggior valore dello intero rapporto, rispetto al valore della domanda, ove l'eccezione stessa esaurisca la sua portata nell'ambito della semplice difesa, tendente al rigetto della domanda. (V 1092-68 massima 332552).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)