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Sez. 2, Sentenza n. 13068 del 22/12/1995 (Rv. 495185 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Citazione in giudizio di due persone delle quali una sfornita di capacità processuale e l'altra sia legale rappresentante della prima - Difetto di "legitimatio ad processum" rilevata in appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Esistenza fra i due convenuti di un rapporto di litisconsorzio necessario - Rimessione della causa al primo giudice.
Stato
decisa il 1995-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495185-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO

Nell'ipotesi in cui l'attore convenga in giudizio due persone, delle quali una sia sfornita della capacità processuale (nella specie, perché in stato di interdizione legale a seguito di condanna penale), mentre l'altra sia legale rappresentante della prima, e tale difetto di "legitimatio ad processum" non sia rilevato nel giudizio di primo grado, bensì costituisca motivo di gravame da parte del rappresentante dell'incapace costituitosi in appello, non si verifica un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, ma la nullità della citazione di primo grado, ex art. 164 cod. proc. civ., cui consegue la nullità dell'intero rapporto processuale tra l'attore e l'incapace. Tuttavia, se tra i due convenuti esiste un rapporto di litisconsorzio necessario (nella specie, trattavasi di azione di rilascio di immobile detenuto senza titolo, diretta contro due condetentori, dei quali uno in stato di interdizione legale a seguito di condanna penale) ricorre un'ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, ex art. 354 cod. proc. civ., in quanto la diretta e, pertanto, nulla citazione dell'incapace ha vulnerato il contraddittorio, impedendo al giudice di statuire sulla domanda senza la sua regolare citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)