Sez. 3, Sentenza n. 1947 del 10/02/2003 (Rv. 560350 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Citazione in giudizio di un minore - Difetto di capacità processuale rilevata in appello - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio - derivante da proposizione della domanda nei confronti di un minore - si propaga all'intera attività processuale successiva e, se rilevata in sede di gravame - d'ufficio o ad istanza dell'appellante - comporta che il giudice dell'appello debba limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio e definire il giudizio con una sentenza di contenuto meramente processuale, annullando la decisione di primo grado, senza potere scendere all'esame del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia né rimettere la causa al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)