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Sez. 2, Sentenza n. 3796 del 26/08/1989 (Rv. 463695 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINE E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEI VIZI - TEMPESTIVITÀ - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1989-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463695-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINE E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEI VIZI - TEMPESTIVITÀ - ONERE DELLA PROVA.*

Il principio secondo cui, allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'Onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova d'aver compiuto tempestivamente l'atto medesimo, comporta che, in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, quando il venditore eccepisca la tardività della denuncia dei vizi e, quindi, la decadenza del compratore dal diritto alla garanzia, incombe su quest'ultimo l'Onere di dimostrare la tempestività, trattandosi di condizione necessaria per l'Esercizio dell'Azione redibitoria come di quella di riduzione del prezzo. (Conf 1182/87, mass n 450725; (Conf 4183/76, mass n 382860; (contra 1888/83, mass n 426737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)