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Sez. 3, Sentenza n. 11068 del 24/10/1995 (Rv. 494363 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Alloggio originariamente destinato al portiere ma di proprietà esclusiva di un condomino - Contratto di locazione di detto alloggio intercorso tra il condominio e detto proprietario per uso abitazione del portiere - Applicabilità della normativa di cui alla legge n. 392 del 1978 - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494363-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE

Il contratto locativo stipulato tra il proprietario esclusivo dell'alloggio originariamente destinato al portiere ed il condominio, ad uso di abitazione del portiere, non può essere inquadrato in nessuna delle categorie di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392 per uso abitativo o per uno degli usi di cui all'art. 27, restando quindi regolato dalla disciplina ordinaria e residuale del codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)