Sez. L, Sentenza n. 1674 del 12/03/1986 (Rv. 445021 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO ECC.) - ALLOGGIO DI SERVIZIO ASSEGNATO AL PORTIERE DI UNO STABILE - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLO ART. 659 COD. PROC. CIV. IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO ECC.) - ALLOGGIO DI SERVIZIO ASSEGNATO AL PORTIERE DI UNO STABILE - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLO ART. 659 COD. PROC. CIV. IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Il godimento di un immobile abitativo, in corrispettivo (anche parziale) di una prestazione lavorativa, come nel caso dell'alloggio di servizio assegnato al portiere di uno stabile, si sottrae alla disciplina del rapporto di locazione, ivi incluse le Disposizioni dell'art. 1597 cod. civ. in tema di rinnovazione tacita, e viene meno con la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 659 cod. proc. civ., senza che possa profilarsi una questione di legittimità di tale ultima norma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, tenendo conto che quel, godimento trova la sua fonte nel contratto di lavoro, non in un contratto di locazione, sì che resta giustificata la diversità delle rispettive normative. (V 238/75, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 659 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)