Sez. 1, Ordinanza n. 17675 del 03/06/2026 (Rv. 678592-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Regolamento di competenza - Provvedimento con natura sostanziale di sentenza - Provenienza da organo munito di potestas iudicandi - Necessità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
E' inammissibile il regolamento di competenza contro un provvedimento privo della natura sostanziale di sentenza in quanto proveniente da un organo (nella specie, il giudice istruttore nell'ambito di una controversia attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale), istituzionalmente carente di poteri decisori.
Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)