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Sez. L, Ordinanza n. 23112 del 16/11/2010 (Rv. 615560 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Provvedimenti ordinatori inidonei a pregiudicare la decisione della causa - Ordinanza con la quale il giudice rinvia la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615560-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE

I provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l'affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato secondo le ordinarie forme procedurali, che, nel rito del lavoro, postulano che il giudice inviti "le parti alla discussione" ex art. 420 cod. proc. civ.. Pertanto, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento ordinatorio, le cui affermazioni sulla competenza hanno solo valore giustificativo della scelta di decidere insieme sul merito e sulla competenza, sulla cui delibazione il giudice deve dare conto. (Principio affermato con riguardo al testo dell'art. 42 cod. proc. civ. vigente anteriormente alla legge n. 69 del 2009, non applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 16/06/2009 num. 69 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)