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Sez. 3, Sentenza n. 24733 del 28/11/2007 (Rv. 600455 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Diritto dell'assicurato all'indennizzo - Decorrenza del termine - Dal momento dell'esercitabilità del diritto - Richiesta del danneggiato all'assicurato - Caratteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600455-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

In tema di assicurazione contro i danni, la prescrizione annuale - prevista dall'art. 2952, comma secondo, cod. civ. - del diritto dell'assicurato all'indennizzo decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e cioè dal momento del verificarsi del fatto cui esso si ricollega, occorrendo al riguardo, ai fini della idonea interruzione del termine, che venga formulata una richiesta del danneggiato all'assicuratore con un contenuto unitario, non garantendo la scissione dell'"an" dal "quantum" una effettiva tutela dei diritti dello stesso assicurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con adeguata motivazione, aveva ritenuto decorrente la prescrizione dalla richiesta giudiziale del danneggiato, non rilevando come idonea una precedente lettera dello stesso che aveva semplicemente alluso alla possibilità di richiesta di risarcimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)