Sez. 3, Sentenza n. 14487 del 29/07/2004 (Rv. 575888 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurato - Indennizzo - Quantificazione a mezzo di perizia contrattuale - Rilevanza ai fini del decorso della prescrizione - Configurabilità - Conseguenze - Inizio del decorso dal compimento delle operazioni peritali.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione contro i danni, salvo che l'assicuratore abbia contestato l'operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura. Infatti, poiché in caso di affidamento ai periti della quantificazione del danno la prestazione, non ancora determinata nel "quantum", non è esigibile sino a quando non si compia il previsto iter delle operazioni peritali, all'esito delle quali soltanto si realizza il requisito dell'esigibilità della prestazione ormai determinata nella sua precisa entità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)