Sez. 2, Sentenza n. 18391 del 24/08/2006 (Rv. 591856 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione della contestazione - Termine - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Configurabilità - Data di commissione della violazione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine iniziale della notificazione - Esclusione - Fattispecie in tema di violazione dell'obbligo di eseguire le vaccinazioni obbligatorie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una violazione consistente nella mancata ottemperanza all'obbligo di far eseguire le vaccinazioni obbligatorie sul figlio minore nel primo anno di vita del bambino, aveva ritenuta congrua una notifica dell'accertamento eseguita a circa otto mesi dal compimento dell'anno di vita del bambino, senza individuare la data in cui l'accertamento era stato compiuto, nè tener conto della facilità dell'istruttoria, da compiersi sulla base di documenti in possesso della stessa amministrazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)