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Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 18/02/2005 (Rv. 579432 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione della contestazione - Termine - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Configurabilità - Data di commissione della violazione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine iniziale della notificazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579432-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha confermato, sul punto, la sentenza del giudice di merito, che aveva rigettato il motivo di opposizione centrato sulla tempestività della contestazione, concernente l'esercizio abusivo di una cava, sul rilievo che il ricorrente si era limitato a sostenere, erroneamente, che il "dies a quo" dovesse individuarsi nel giorno del sopralluogo).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)