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Sez. 2, Sentenza n. 3311 del 06/12/1978 Ud. (dep. 31/03/1979) Rv. 141660 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA DELLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA PROCESSUALE PENALE - NON RETROATTIVITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141660-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA DELLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA PROCESSUALE PENALE - NON RETROATTIVITA - FATTISPECIE.*

La declaratoria di illegittimita costituzionale di una norma processuale penale non determina, per il principio tempus regit actum, la invalidita degli Atti compiuti anteriormente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimita. (nella specie un atto di ispezione giudiziale fu eseguito senza la assistenza del difensore dell'imputato, prima della sentenza 19 aprile 1972 n 63 della Corte costituzionale, che ha stabilito la esistenza del diritto del difensore ad assistere a tale atto).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 309

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)