Sez. 2, Sentenza n. 1832 del 04/10/1983 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162885 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME SULLA COMPETENZA PER MATERIA - IRRETROATTIVITÀ - CONDIZIONI - APPLICAZIONE IN TEMA DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME SULLA COMPETENZA PER MATERIA - IRRETROATTIVITÀ - CONDIZIONI - APPLICAZIONE IN TEMA DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
La illegittimità costituzionale di norme concernenti la Competenza per materia non spiega i suoi effetti qualora, anteriormente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sia stata emessa sentenza di primo grado, onde la fase dell'impugnazione segue il suo corso, come prima della dichiarazione di incostituzionalità. (applicazione con riferimento alla sentenza n. 222 del 1983 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 9 R.d. 20 luglio 1934 n. 1404 nella parte in cui sottrae alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato). (V mass n 132318; (V mass n 133316; (V mass n 141660; (Conf mass n 131387, con riferimento alla sentenza 29 dicembre 1972 n. 198 della Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 31 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)