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Sez. 3, Sentenza n. 15199 del 06/08/2004 (Rv. 576154 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Ricorso per cassazione notificato da una delle parti del procedimento - Ricorsi delle altre parti - Proposizione nella forma delle impugnazioni incidentali - Necessità - Conversione dei ricorsi di dette parti proposti come principali in ricorsi incidentali - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576154-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE

Atteso il principio di unità dell'impugnazione, sancito dall'art. 333 cod. proc. civ. - il quale implica che l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sono pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale - nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice. Tuttavia, l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, va apprezzata secondo i principi generali relativi alla nullità per inosservanza dei requisiti formali, con la conseguenza che - una volta che l'impugnazione principale e quella successiva autonomamente proposta, anziché esercitata in via incidentale, siano state riunite ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - essa non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto nel rispetto dei termini temporali entro i quali come in quella forma avrebbe dovuto proporsi, cioè entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, e ciò determinandosi il verificarsi di una fattispecie di idoneità del secondo ricorso a raggiungere quello stesso scopo che avrebbe raggiunto la rituale proposizione dell'impugnazione nella forma incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)