Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562020 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Principio dell'unicità del processo di impugnazione - Conseguenze - Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso principale di una parte - Impugnazioni delle altre parti - Qualificazione come impugnazioni incidentali - Necessità - Inosservanza della forma del ricorso incidentale - Proposizione di ricorso autonomo - Rilevanza preclusiva - Esclusione - Termine per le impugnazioni successive a quella principale - Termine di quaranta giorni per il controricorso - Applicabilità - Decorrenza - Dalla ricezione della notifica dell'impugnazione principale, se diretta contro la parte successivamente impugnante.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI
Il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia tale modalità formale non può considerarsi essenziale ed ogni ricorso successivo, anche se proposto con atto a sè stante, si converte in ricorso incidentale. La sua ammissibilità resta, in ogni caso, condizionata, al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso (emergente dal combinato disposto degli artt. 370, primo comma, e 369, primo comma, cod. proc. civ.); che decorre termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)