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Sez. 3, Sentenza n. 3608 del 16/06/1984 (Rv. 435605 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE AD OTTENERE LA CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - REQUISITI - SVOLGIMENTO DI LAVORO BRACCIANTILE A FAVORE DI ALTRI - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435605-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE AD OTTENERE LA CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - REQUISITI - SVOLGIMENTO DI LAVORO BRACCIANTILE A FAVORE DI ALTRI - COMPATIBILITÀ.*

La qualità di coltivatore diretto, ai fini del diritto del concedente alla cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, esige che il soggetto si dedichi ai lavori agricoli in modo stabile e continuativo, anche se non esclusivo, e, pertanto, non può essere negata a colui che, al fine di sfruttare la sua intera capacità lavorativa, non si limiti alla coltivazione (stabile e continuativa) di un terreno proprio, ma svolga anche lavoro bracciantile. (V 6721/82, mass n 424356).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)