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Sez. 3, Sentenza n. 6721 del 09/12/1982 (Rv. 424356 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER L'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424356-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER L'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per stabilire la qualità di coltivatore diretto del concedente, ai fini del diritto alla cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, non si richiede necessariamente la titolarità di un'impresa agricola, dovendosi avere riguardo, invece, alla qualità del lavoro nel settore agricolo, nel senso che questo non sia esclusivamente manuale e di semplice esecuzione, ma risponda a conoscenze specifiche, con piena iniziativa in ordine al tipo e alle modalità delle colture attuate, ed abbia carattere abituale, anche se non esclusivo e professionale. (V 892/82, mass n 418743; (V 407/82, mass n 418116; (V 6701/81, mass nn 417575 e 417577; (V 5715/80, mass n 409555; (V 1421/80, mass n 404965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)