Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 27/11/1973 (Rv. 367095 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - NOZIONE - IMPOTENZA ECONOMICA - SUFFICIENZA - SUPERIORITA DELL'ATTIVO - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - NOZIONE - IMPOTENZA ECONOMICA - SUFFICIENZA - SUPERIORITA DELL'ATTIVO - IRRILEVANZA.*
Ad integrare lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale e del tutto irrilevante che l'attivo sia eventualmente superiore al passivo, mentre e determinante e sufficiente che all'impresa commerciale vengano a mancare le normali condizioni di liquidita delle attivita e di godimento del credito, cosi che essa si trovi a versare in una situazione di impotenza economica, non potendo far fronte tempestivamente e con mezzi ordinari alle obbligazioni assunte. (Conf 3388/71, mass n 354943).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)